Guida
CTU e intelligenza artificiale: cosa puoi fare e cosa resta tuo
Il rapporto tra CTU e intelligenza artificiale è regolato da norme che non parlano solo di AI: il giuramento e la responsabilità del consulente, la legge 23 settembre 2025, n. 132 sulle professioni intellettuali, le regole sulla protezione dei dati e l'AI Act. Questa guida mette insieme il quadro, al 20 ottobre 2026, per CTU, CTP e periti.
Il punto di partenza: la consulenza è personale
Prima di qualsiasi norma sull'AI, conta la natura dell'incarico. Il giudice sceglie il consulente per la sua "particolare competenza tecnica" (art. 61 c.p.c.). Il CTU giura di adempiere bene e fedelmente le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere al giudice la verità (art. 193 c.p.c.).
Da qui discendono le responsabilità:
- l'art. 64 c.p.c. applica al consulente le norme penali sui periti e punisce la colpa grave con l'arresto fino a un anno o l'ammenda fino a 10.329 euro, oltre al risarcimento dei danni;
- l'art. 373 c.p. punisce il perito che dà parere mendace o afferma fatti non conformi al vero;
- nel penale, il perito rende una dichiarazione di impegno davanti al giudice (art. 226 c.p.p.).
Un errore introdotto da uno strumento di AI resta un tuo errore. Questo è il criterio con cui leggere tutto il resto.
Legge 132/2025: per il CTU l'intelligenza artificiale è solo un supporto
La legge 23 settembre 2025, n. 132, in vigore dal 10 ottobre 2025, contiene una norma sulle professioni intellettuali che riguarda ingegneri, architetti, medici, commercialisti e gli altri professionisti che lavorano come consulenti tecnici.
Art. 13, comma 1: solo supporto
L'uso dell'intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato esclusivamente ad attività strumentali e di supporto, con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione.
Art. 13, comma 2: informare il destinatario
Per tutelare il rapporto fiduciario, il professionista comunica al destinatario della prestazione le informazioni sui sistemi di AI utilizzati, con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.
Sull'uso dell'intelligenza artificiale, il consulente tecnico di parte ha un obbligo chiaro: il destinatario è il cliente, cioè la parte, e l'informativa va data a lui. Per il CTU la situazione è diversa, perché la prestazione è resa al giudice e non a un cliente. La norma non disciplina espressamente il caso: la scelta prudente è indicare nella relazione se e per quali attività hai usato strumenti di AI.
Art. 15: la decisione resta al giudice
L'art. 15 riserva al magistrato ogni decisione sull'interpretazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull'adozione dei provvedimenti. La tua consulenza è uno degli elementi che il giudice valuta, non una decisione.
Art. 17: nuove cause sull'AI
L'art. 17 modifica l'art. 9 c.p.c. e attribuisce alla competenza del tribunale le cause che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale. È un ambito in cui serviranno consulenti tecnici con competenze specifiche.
CTU e intelligenza artificiale: cosa puoi delegare e cosa no
Un criterio utile per l'AI nella perizia viene dal processo penale: l'art. 228 c.p.p. consente al perito di servirsi di ausiliari di fiducia per attività materiali "non implicanti apprezzamenti e valutazioni". È un buon metro anche per l'AI.
| Attività | Delegabile all'AI? | Perché |
|---|---|---|
| Trovare la regola processuale e la norma applicabile | Sì, con verifica | È ricerca, la fonte è citata |
| Scomporre il quesito e organizzare le attività | Sì, con verifica | Supporto organizzativo |
| Bozze di avvisi, verbali, struttura della relazione | Sì, con revisione | Attività strumentale |
| Riordinare le osservazioni dei CTP | Sì, con controllo | Attività strumentale |
| Valutazioni tecniche e risposte ai quesiti | No | È il cuore della prestazione personale |
| Calcoli, stime, diagnosi | No, salvo strumenti tecnici validati che controlli tu | Responsabilità tecnica personale |
Privacy CTU: i dati della perizia e il segreto
Il CTU tratta dati personali, spesso sanitari o economici. Le linee guida del Garante per i CTU e i periti (deliberazione n. 46 del 26 giugno 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2008) sono state adottate prima del GDPR ma restano un riferimento sui principi: trattare i dati solo nei limiti necessari all'incarico, rispettare le istruzioni dell'autorità giudiziaria, usare informazioni pertinenti e proporzionate, adottare misure di sicurezza adeguate.
Nel penale c'è un obbligo in più: nella dichiarazione di impegno il perito si impegna a mantenere il segreto su tutte le operazioni peritali (art. 226 c.p.p.).
CTU e intelligenza artificiale: regole pratiche sui dati
Quattro regole semplici valgono per qualsiasi strumento:
- per le domande sulle regole non servono dati personali;
- prima di caricare un documento, elimina nomi e dati non necessari;
- nel penale, non caricare atti del procedimento se non sei certo che sia compatibile con l'incarico e con le indicazioni del giudice;
- scegli strumenti che non usano i tuoi dati per addestrare i modelli.
AI Act e giustizia: cosa sapere se lavori per il giudice
Il Regolamento (UE) 2024/1689 classifica ad alto rischio, all'allegato III, punto 8, i sistemi di AI destinati a essere usati da un'autorità giudiziaria o per suo conto per assistere nella ricerca e nell'interpretazione dei fatti e del diritto e nell'applicazione della legge ai fatti. Dopo il Regolamento (UE) 2026/1744 (Digital Omnibus sull'IA), gli obblighi per questi sistemi si applicano dal 2 dicembre 2027.
Per il consulente tecnico, che è ausiliario del giudice, il tema va seguito: la classificazione dipende dalla destinazione d'uso del sistema. Nel frattempo vale la regola di buon senso già vista: l'AI ti aiuta su regole e forma, la valutazione resta tua.
Dove entra Next-OS nella consulenza tecnica
Next-OS lavora su norme e giurisprudenza: risponde alle domande sulle regole della consulenza tecnica con norme e sentenze citate, analizza i documenti che carichi e prepara bozze dai tuoi modelli, esportabili in docx. Non addestra i modelli sui dati dei clienti, cifra i dati e li conserva su server in Irlanda. Aptus.AI dichiara che Next-OS non è un sistema di AI per finalità generali e non rientra tra i sistemi ad alto rischio dell'AI Act.
Vedi come usarlo nelle singole fasi, a partire dalla pagina sul quesito CTU, e la guida sui termini CTU. La panoramica è nella home sul software per CTU.
Domande frequenti
CTU e intelligenza artificiale: va dichiarato l'uso nella relazione?
Per il CTU la norma non è esplicita, ma la scelta prudente è sì: indica nella relazione se e per quali attività strumentali hai usato l'AI, per esempio ricerca normativa o impaginazione. L'art. 13, comma 2, della legge 132/2025 impone al professionista di informare il destinatario della prestazione sui sistemi di AI usati. Per il CTP il destinatario è il cliente; il CTU lavora per il giudice, e questo caso non è disciplinato espressamente.
Posso usare ChatGPT o altra AI nella perizia per scrivere la relazione?
Puoi usare strumenti di AI solo come supporto, con prevalenza del tuo lavoro intellettuale (art. 13 legge 132/2025). Con un chatbot generico ci sono due rischi in più: regole processuali superate e dati della perizia usati per addestrare il modello. In ogni caso le risposte ai quesiti sono tue e ne rispondi personalmente, anche penalmente (art. 64 c.p.c. e art. 373 c.p.).
Le linee guida del Garante per i CTU valgono ancora?
Sono state adottate nel 2008, prima del GDPR, e richiamano il vecchio Codice privacy. I principi che esprimono restano però un riferimento utile: trattare solo i dati necessari all'incarico, rispettare le istruzioni del giudice, usare informazioni pertinenti e custodirle con misure di sicurezza adeguate. Per i trattamenti attuali valgono il GDPR e il Codice privacy vigente.
Fonti
- Legge 23 settembre 2025, n. 132, artt. 13, 15 e 17 (Normattiva)
- Garante privacy, linee guida per consulenti tecnici e periti, delib. n. 46 del 26 giugno 2008
- Regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale (EUR-Lex)
- Art. 64 c.p.c., Responsabilità del consulente (Brocardi)
- Art. 228 c.p.p., Attività del perito (Brocardi)
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